ZES UNICA per il Mezzogiorno – Crediti d’imposta
Contributo | Crediti d’imposta |
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Beneficiari |
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Entità dell’agevolazione |
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Obiettivo |
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Stato bando | Bando attivo |
ZES UNICA per il Mezzogiorno – Crediti d’imposta
Descrizione
L’iniziativa prevede l’istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno a partire dal 1° gennaio 2024.
Le regioni coinvolte sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’obiettivo della ZES unica è favorire lo sviluppo economico di queste aree, offrendo condizioni speciali alle imprese che intendono avviare o insediare attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
Soggetti beneficiari
Per il periodo dal 2024 al 2026, le imprese già operative o quelle che si insedieranno, che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni coinvolte possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione riguarda investimenti come l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali.
- Il credito d’imposta sarà calcolato in base alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, con una percentuale massima del 60%.
- Si precisa che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Alcune condizioni e limitazioni includono che il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Non sono agevolabili i progetti di investimento inferiori a 200.000 euro e, inoltre, il credito d’imposta può essere rideterminato se i beni non entrano in funzione entro un certo periodo o se vengono dismessi entro un determinato periodo successivo alla loro entrata in funzione. Le disposizioni si applicano anche ai beni acquisiti in locazione finanziaria, anche se non viene esercitato il riscatto.
Spese ammissibili
Gli investimenti agevolati devono essere parte di un progetto iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Questi investimenti includono l’acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel territorio.
Si possono agevolare anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ma il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Tuttavia, l’agevolazione non si applica a soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della lignite, dei trasporti (ad eccezione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), e relative infrastrutture. Sono esclusi anche settori come produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, infrastrutture energetiche, banda larga, oltre ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, non possono beneficiare dell’agevolazione imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, e imprese che si trovano in difficoltà.
Aggiornamento presentazione domanda
Il Decreto ha fissato l’apertura di una finestra temporale dal 12 giugno – 12 luglio 2024 per l’invio delle comunicazioni dell’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e l’11 giugno 2024, o che si prevede di effettuare tra il 12 giugno e il 15 novembre 2024.
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