Zes (Zone Economiche Speciali)

zes

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono istituite al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree.

Ai sensi dell’art. 4 comma 2. D.L. 20 giugno 2017, n.91 e ss. mm. ii.

“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale.

La Zes ha come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

  • RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA SUL REDDITO

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno delle Zone economiche speciali.

Le imprese che intendono fruire di tale beneficio devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni;
  2. b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.

 

  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI

Con l’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 il credito d’imposta introdotto con la legge di Stabilità 2016,  è stato esteso agli investimenti effettuati nelle ZES.

Con il D.L. 77/2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES è stato riconosciuto anche per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, mentre il limite massimo per ciascun progetto di investimento è stato innalzato a 100 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante all’Impresa è correlato all’entità dell’investimento; Per le imprese Siciliane il credito d’imposta attribuito nella misura massima del:

  • 45% per le Piccole imprese
  • 35% per le Medie imprese
  • 25% per le Grandi imprese

per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 100 milioni di euro.

  • Alle imprese di nuova costituzione nelle aree individuate all’interno della Zes Sicilia Orientale, oltre alle agevolazioni nazionali, vengono riconosciuti ulteriori incentivi regionali e comunali, fra i quali figurano i benefici fiscali per le start up innovative, il sostegno alla ricerca e all’innovazione e l’accesso ai fondi stanziati dal POR FESR 2022-2027 (Assi I, II e III).

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta ZES, le Imprese che , individuabili che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone economiche speciali.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. GBER).

L’agevolazione viene concessa alle imprese nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione;
  2. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà. Per il credito d’imposta ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale.

Per investimento iniziale si intende:

  1. la creazione di un nuovo stabilimento;
  2. l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
  3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
  4. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale