Credito d’imposta energia elettrica e gas per le imprese

Credito d'imposta energia e gas per le imprese - Molo 4.0
Contributo  Crediti d’imposta
Beneficiari
  • le imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
Entità dell’agevolazione  La misura consente il conteggio del credito
Obiettivo  Sostegno alle imprese
Stato  In corso | Scadenza: 31/12/2023

Credito d’imposta energia elettrica e gas per le imprese

Descrizione

Crediti d’imposta energia e gas: “Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. ” – agenziaentrate.gov.it

Beneficiari

  • le imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Entità e forma dell’agevolazione

La misura consente il conteggio del credito con le seguenti modalità:
  • Per le imprese a forte consumo di energia è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la
    componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se: i costi per kWh
    della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli
    eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno
    2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche
    in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel
    primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere
    calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la
    produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale
    dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
  • Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un
    credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
    primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se: il prezzo della
    componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e
    degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito
    al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Il Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della
    spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi
    termoelettrici. Il bonus spetta se: il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati
    del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30%
    rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Il Credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari
    al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi
    dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se: il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei
    dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30%
    rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

Tutti i già menzionati crediti di imposta:
sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa, possono essere ceduti, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché
effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario,
imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà
richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali
sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

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